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03/11/2016
Il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato: poteri assembleari
Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., sentenza n. 22285 del 03-11-2016
Il condomino che intenda esercitare la facoltà di distacco della propria unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento centralizzato deve dare la prova che da detto distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, concorrendo, tuttavia, alle sole sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e di conservazione e messa a norma.
Il succitato onere della prova per il condomino viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria valutazione della sussistenza dei presupposti.
Ciò anche quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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