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26/10/2016
Trascrizione e opponibilità di clausole del regolamento condominiale ai terzi acquirenti
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 21024 del 18-10-2016
Le clausole, contenute in un regolamento di condominio, predisposto dall'originario unico proprietario di tutto l'edificio accettato dagli iniziali acquirenti e trascritti nei registri immobiliari, che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive, vincolano i medesimi, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca.
Pertanto, ai fini dell'opponibilità delle clausole del regolamento ai terzi acquirenti statuenti limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, non è sufficiente indicare nella nota lo stesso ma occorre indicare le singole clausole specifiche.
Questo quanto sancito dalla Corte con la enunciata sentenza.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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