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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news26/10/2016 Trascrizione e opponibilità di clausole del regolamento condominiale ai terzi acquirenti Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 21024 del 18-10-2016 Le clausole, contenute in un regolamento di condominio, predisposto dall'originario unico proprietario di tutto l'edificio accettato dagli iniziali acquirenti e trascritti nei registri immobiliari, che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive, vincolano i medesimi, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. Pertanto, ai fini dell'opponibilità delle clausole del regolamento ai terzi acquirenti statuenti limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, non è sufficiente indicare nella nota lo stesso ma occorre indicare le singole clausole specifiche. Questo quanto sancito dalla Corte con la enunciata sentenza. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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