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Torna alle news20/10/2016 Usucapione, non uso e imprescrittibilità del diritto in comproprietà Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 20039 del 06-10-2016 Il condomino, che vuole rivendicare di avere usucapito la cosa comune, deve provare di averla sottratta all'uso comune per il tempo necessario con atti rivolti contro i compossessori chiari ad indicare a quest'ultimi la volontà di possedere la cosa "uti domunis" e non più "uti condominus", non rilevando al riguardo la prova del non uso degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà (cfr. sent. Cass. n. 2261/1998). Ciò quanto anche sancito dalla Corte con la sentenza indicata. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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