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Torna alle news10/10/2016 Non sono spese urgenti quelle migliorative della cosa comune Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 19022 del 27-09-2016 La Corte richiama il principio secondo cui il condomino, ai sensi dell'art. 1134 c.c., non può, senza il consenso degli altri condomini e dell'amministratore, effettuare spese per le parti comuni a meno che non siano relative ad opere urgenti, intendendosi per tali quelle che appaiano indifferibili ad evitare un possibile nocumento alla cosa comune. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non urgenti le spese sostanzialmente volte al miglioramento della cosa comune. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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