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Torna alle news07/10/2016 Clandestinità dello spoglio: onere della prova da parte dell'attore Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 19018 del 27-09-2016 La Corte con la sentenza in oggetto richiama il principio per cui il termine annuale per esperire l'azione di reintegrazione o manutenzione ha natura sostanziale e decorre dallo spoglio o dalla molestia, spettando sempre al ricorrente la prova della tempestività dell'azione. Nel caso in cui lo spoglio sia avvenuto in modo clandestino, l'onere dell'attore che agisce in possessoria non si esaurisce solo nella dimostrazione della clandestinità dell'atto violatore del possesso, ma deve riguardare anche la data della scoperta della stessa (cfr. Cass. n. 1036/1995, Cass. n. 20228/2009). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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