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Torna alle news28/09/2016 Alla violazione delle distanza legali consegue un risarcimento anche equitativo Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 17695 del 07-09-2016 Il danno da violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni consegue necessariamente alla dimostrazione del fatto obiettivo dell violazione; perciò non occorre un'autonoma e specifica prova del pregiudizio sofferto. Pertanto, in mancanza di effettive prove del pregiudizio sofferto da parte del deducente, il giudice può procedere equitativamente a norma dell'art. 1226 c.c. ove risulti la difficoltà di una relativa precisa determinazione per la peculiarità del fatto dannoso (cfr. Cass. 3414/1993). Ciò quanto sancito dalla Corte sul punto. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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