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Torna alle news14/09/2016 Non necessaria l'autorizzazione assembleare per l'opposizione a decreto ingiuntivo Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 16260 del 03-08-2016 La Corte conferma con la sentenza in oggetto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore si riferisce solo alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, del codice civile (cfr. Cass. 1451/2014 e 10865/2016). Pertanto, l'amministratore ben può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione alla sentenza di primo grado senza necessità dell'autorizzazione assembleare in relazione alle controversie che riguardano il pagamento preteso dal terzo creditore in dipendenza di obbligazioni assunte e tutte quelle il cui oggetto rientra nei limiti di cui all'art. 1130 del codice civile. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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