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Torna alle news12/09/2016 Diritto di prelazione di immobile ad uso commerciale ma urbanisticamente abitativo Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 11964 del 16-05-2013 Se l'esercizio dell'attività commerciale è lecito e conforme all'uso contrattuale, il diritto di prelazione e di riscatto ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39, spettano sempre al conduttore anche se per rendere conforme l'immobile all'uso convenuto commerciale sono state effettuate senza autorizzazione opere rilevanti ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge n. 47 del 1985. Infatti, la Corte richiama il principio secondo cui la eventuale non conformità dell'immobile alla disciplina urbanistica non determina la illiceità del contratto di locazione poiché il requisito della liceità del contratto va riferita alla prestazione e non al bene in sè, salvo che la non conformità si ponga direttamente in contrasto con vincoli di destinazione posti da disposizioni urbanistiche contenute in leggi speciali ovvero da strumenti urbanistici generali o di attuazione. Questo anche quanto sancito dalla Corte con la sentenza in oggetto. Nella fattispecie si trattava di immobile destinato ad agenzia assicurativa. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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