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05/09/2016
Esonero dalle spese di riscaldamento: prova del condomino
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 15912 del 29-07-2016
La Corte di Cassazione ribadisce l'orientamento di legittimità secondo cui costituisce legittima facoltà del condomino, senza necessità di autorizzazione ovvero di approvazione da parte degli altri condomini, il distacco della propria unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento condominiale.
Tuttavia, in detto caso, spetta sempre al condomino dimostrare che il distacco non comporta un aggravio di spese per i condomini che continuino a fruire del riscaldamento centralizzato, né provoca uno squilibrio termico all'interno dell'edificio.
Nella decisione in esame il condominio aveva disattivato l'impianto sicché il condomino istante profilava una impossibilità di fornire la prova richiesta.
Sul punto la Corte di merito, con statuizione confermata in sede di legittimità, ha affermato che l'onere della dimostrazione gravava sul condomino prima dell'inizio del processo o in concomitanza della delibera di addebito delle somme di gestione del riscaldamento a suo carico.
Pertanto, il ricorso del condomino è stato rigettato.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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