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26/07/2016
La responsabilità ex art. 2051 c.c. deriva dalla custodia e non dalla proprietà
Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 15358 del 26-07-2016
La Corte di Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. si considera custode chi di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione del bene e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (ex multis, cfr. Cass. 4279/2008).
Nella fattispecie era stato ritenuto sufficiente dal Giudice di merito ai fini della legittimazione passiva rispetto all'azione ex articolo 2051 c.c. la qualità di custode dei convenuti attribuibile dai ricorrenti per avere i primi la disponibilità del bene.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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