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Torna alle news21/07/2016 Molestia possessoria: accertamento dell'animus turbandi spetta al Giudice di merito Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 15068 del 21-07-2016 In tema di molestia possessoria solo al Giudice del merito è concesso accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo (animus turbandi) mentre spetta alla parte che propone la domanda di manutenzione indicare non solo la prova dell'atto materiale ma anche del dolo o della colpa. Nella fattispecie è stato ritenuto legittimo il comportamento di alcuni condomini che avevano invitato gli incaricati di un altro condomino (alla installazione dei tubi di un condizionatore sulla facciata del fabbricato) a desistere dall'opera in difetto del necessario assenso del condominio. Infatti, gli stessi condomini hanno agito non con l'intento di impedire il compossesso dell'altro condomino ma solo per manifestare la volontà collettiva a tutela del compossesso condominiale. Ciò quanto sancito dalla Corte con la indicata sentenza. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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