• >
User
Password
 
  Non ricordo la password

NEWS DA TELECONDOMINIO

Torna alle news
23/06/2016
Condutture idriche poste a distanza inferiore a quella legale in condominio
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 12633 del 17-06-2016
Se le condutture idriche vengono poste in fase di ristrutturazione dell'immobile a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 889 del codice civile, non si applica la deroga in tema di condominio alle distanze legali poiché nella fattispecie la situazione di fatto è stata determinata dalla scelta della proprietaria di frazionamento dell'unità immobiliare e non da condizioni obiettive della struttura dell'edificio.
La Corte di Cassazione, con la indicata, sentenza ha confermato la decisione del giudice del merito, richiamando il principio di diritto secondo cui le norme relative ai rapporti di vicinato (tra cui quella dell'art.889 cod. civ.) in tema di condominio possono trovare applicazione rispetto alle singole unità immobiliari solo se risultano compatibili con la concreta struttura dell'edificio.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

User
Password
 
  Non ricordo la password
 

 News

27/03/2024
Il completo rifacimento della centrale termica non è una innovazione
"Il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi ...[Continua]
08/03/2024
Allontanamento del condomino dall'assemblea, deliberazione e conseguenze
il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari ...[Continua]
25/01/2022
L'apertura di un varco nel muro perimetrale e' illegittima se serve altro condominio
La Corte con la sentenza in calce indicata conferma l'orienamento giurisprudenziale secondo cui i muri ...[Continua]
24/05/2021
Le differenze tra amministratore nominato dall'assemblea e quello di nomina giudiziaria
La Corte con la sentenza sottoindicata si è occupata di enucleare le differenze tra amministratore nominato ...[Continua]
29/12/2020
La creazione essenziale di un secondo bagno esclude l'applicazione dell'art.889 c.c.
La Corte ha statuito con la sentenza in esame che "per quanto attiene la realizzazione del secondo bagno...(Gentile ...[Continua]