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Torna alle news22/06/2016 Danno prodotto a beni condominiali da furgone in consegna merce ad un condomino Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 12283 del 15-06-2016 Se il debitore si avvale di un terzo per la esecuzione della sua obbligazione nei confronti del creditore, risponde dei danni dal medesimo prodotto configurandosi nella fattispecie la responsabilità ex art. 2049 del codice civile. Detta responsabilità sussiste anche se il terzo non sia dipendente del debitore ma semplicemente preposto per rapporto di fatto essendo rilevante che egli esplichi un'attività per conto del primo e sotto il suo potere anche se non effettivamente esercitato. Sulla base di queste considerazioni la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. il fornitore di un condomino dei danni prodotti a beni condominiali, al momento della consegna della merce, da un furgone guidato da un dipendente di un terzo. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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