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Torna alle news21/06/2016 Vincolo di destinazione a servizio portineria del bene personale: non passa all'acquirente Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 12237 del 14/06/2016 Se il costruttore non annovera tra le parti comuni dell'edificio un immobile di cui si riserva la proprietà ma si obbliga con previsione regolamentare a mettere a disposizione lo stesso in favore del condominio per servizio portierato fino alla esistenza del servizio stesso, tale vincolo non si trasmette al nuovo acquirente del bene, non configurandosi nella fattispecie un'obbligazione propter rem. In tal senso la decisione del giudice di Appello, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza indicata, essendo stato ritenuto al riguardo configurata la volontà da parte del costruttore di costituire un comodato precario ricollegato all'utilizzo del locale a servizio di portineria a cui non è applicabile la previsione dell'art. 1599 del codice civile che consente la sopravvivenza della locazione anche in caso di vendita dell'immobile. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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