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Torna alle news07/06/2016 Il sottotetto non rientra de plano tra le parti comuni dell'edificio Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 10869 del 25-05-2016 La Cassazione, con la sentenza in oggetto, conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il sottotetto, poiché non indicato dall'art. 1117 c.c. tra le parti comuni dell'edificio, in mancanza di titolo, si considera pertinenza dell'ultimo piano se per le sue caratteristiche strutturali (p.e. altezza interna) costituisca una mera intercapedine. Ove invece il sottotetto abbia utilizzazione come vano autonomo, l'appartenenza va desunta dal titolo e in mancanza la presunzione di comproprietà è applicabile solo nel caso in cui lo stesso sia, seppur in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio condominiale (cfr. Cass. 1953/2014, 6143/2016). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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