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Torna alle news02/06/2016 Mancata produzione dell'avviso di ricevimento del notificato ricorso per Cassazione Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 10870 del 25-05-2016 La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. Perciò l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia la data di consegna nonché l'identità e l'idoneità della persona ricevente. Sicchè, in mancanza di costituzione della parte evocata nel giudizio, ove il suddetto mezzo sia stato utilizzato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione. Perciò, in siffatto caso non può essere disposta la rinnovazione dell'atto ma solo dichiarata la inammissibilità del ricorso stesso. Ciò quanto statuito anche con la sentenza indicata dalla Corte di Cassazione. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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