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03/06/2016
La nozione di costruzione non può essere derogata da norme secondarie
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 10868 del 25-05-2016
La costruzione di un manufatto consistente nella copertura del vano scale, mediante pensilina e serramenti, sporgente per metri 1,50 oltre la parete del fabbricato condominiale, soggiace al rispetto delle distanze legali tra fabbricati in quanto non può essere considerata "volume tecnico".
Infatti, può essere definito volume tecnico, e come tale sottratto dal computo della volumetria del fabbricato, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale destinata a contenere impianti serventi, quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore, che non possono essere ubicati nel fabbricato principale e non anche quella che costituisce, come il vano scala, parte integrante del fabbricato stesso.
Inoltre, l'eventuale definizione di "volumi tecnici" contenuta in uno strumento urbanistico locale non può mai vincolare il giudice chiamato a valutare se un determinato manufatto rilevi o meno come costruzione ai fini dell'art. 873 c.c..
Su tal punto la Corte ha confermato l'orientamento di legittimità secondo cui la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., non può essere derogata da norme secondarie poichè il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è delimitato alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore"(cfr. Cass. 144/2016).
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