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NEWS DA TELECONDOMINIO

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15/10/2013
La distanza di cui all'art.889 c.c. non si applica alla caldaia
Con la sentenza n. 22888 dell'08/10/2013 la Suprema Corte ha statuito che la domanda del confinante tesa alla sola eliminazione della caldaia posta dal vicino sul confine ( e non dei tubi di adduzione del gas) non è fondata. Infatti, negli impianti di riscaldamento, la caldaia, il bruciatore ed il deposito di carburante non sono soggetti al disposto dell'art. 889 c.c., prevista per la distanza dei tubi di adduzione di gas alla caldaia (Cass. n. 5492/78; n. 432/85); in particolare, il bruciatore é esente dalla presunzione assoluta di pericolosità e dall'obbligo di osservanza della distanza in tema di flusso costante di sostanza liquida o gassosa (Cass. n. 7152/1995 e n. 145/93)

 

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