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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news30/05/2016 Addebito idrico al condomino con sottolettore o ripartizione millesimale ex art. 1117 cc Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 10864 del 25-05-2016 La Corte di Cassazione ha sancito con la sentenza in oggetto che in tema di oneri, a carico del singolo condomino, conseguenti alla ripartizione interna del consumo unitario (fatturato dal gestore al complesso immobiliare) tramite contatori o in base a ripartizione millesimale, e comunque in tema di pagamento delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale, non può essere operativa la previsione normativa di cui all'art. 1110 c.c., potendo rientrare tale fattispecie nell'ambito dell'art. 1117 c.c., ed ancor più dell'art. 1117-bis c.c. aggiunto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220. Infatti, l'art. 1110 c.c. riguarda le "spese necessarie per la conservazione della cosa comune", prevedendo il diritto al rimborso in favore del comunista, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia effettuato gli esborsi comunque indispensabili per il mantenimento dell'integrità del bene comune e non soltanto occorrenti per la migliore fruizione della cosa comune. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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