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Torna alle news26/05/2016 Ristrutturazione parziale dell'immobile: responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 10756 del 25-05-2016 Quando la ristrutturazione dell'immobile non è totale ma si limita a determinate parti come il restauro del parquet, la responsabilità della custodia per l'appaltatore si limita a tale elemento di arredo e non all'intero immobile sicché per il proprietario committente non viene meno il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 cod. civ.. Perciò, nel caso di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode committente ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito senza che assuma rilievo la "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori (cfr. cass. 20619/2014). Questo in sintesi quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in parola. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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