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Torna alle news25/05/2016 Legittimo disporre la cessazione della turbativa anzichè la reintegrazione nel possesso Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 10624 del 23-05-2016 Il fatto: un condomino, lamentando che i propri veicoli, posti sotto una tettoia dallo stesso realizzata nel cortile comune, erano impediti nella manovra di uscita dal veicolo parcato da altro condomino sullo spazio scoperto, proponeva un'azione di spoglio per la reintegra nel possesso dei due posti auto sotto la tettoia. La Corte di Appello, anche in mancanza di prova del possesso esclusivo dei due posti auto sotto la tettoia da parte del ricorrente, ravvisando una molestia possessoria nell'accertato comportamento attuato dal resistente, disponeva la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione del possesso. Tale statuizione, secondo la Corte di Cassazione con la sentenza in parola, risulta legittima in quanto essa si collega al potere di interpretazione della domanda da parte del Giudice; inoltre, la mera turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio e, nell'azione di reintegrazione nel possesso, è ricompresa quella di manutenzione (cfr. Cass.2011/23718). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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