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19/05/2016
Se il regolamento edilizio non impone un distacco minimo, possibile la prevenzione
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 10318 del 19-05-2016
Se il regolamento edilizio locale si limita a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile e nel contempo non impone un distacco minimo delle costruzioni dal confine, non viene meno il principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile, sicché il preveniente avrà possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni.
Di conseguenza il prevenuto avrà la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 cod. civ.
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