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Torna alle news02/05/2016 Immobile eseguito sul fondo comune tra coniugi o di proprietà esclusiva di uno di essi Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 8468 del 28-04-2016 Se uno dei coniugi esegue una costruzione su un fondo comune non si applica la disciplina dell'accessione, contenuta nell'art. 934 c.c. ma la normativa in materia di comunione, sicché la comproprietà della nuova opera sorge anche a favore dei condomini non costruttori, purché sia stata realizzata con il rispetto delle norme sui limiti all'uso da parte del comproprietario delle cose comuni (cfr. Cass. 27 marzo 2007, n. 7253; Cass. 19 novembre 2004, n. 21901). Nell'ipotesi di costruzione da parte del coniuge sul fondo di esclusiva proprietà dell'altro, si applica invece la disciplina dell'accessione. In tal caso al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione, spetta il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme sborsate previo assolvimento dell'onere della prova (cfr. cass. 20508/2010). Ciò quanto sancito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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