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Torna alle news28/04/2016 Non è più reato danneggiare il bidone condominiale senza particolari circostanze Corte di Cassazione, II Sez. Pen., sentenza n. 16931 del 30-03-2016 La Corte ha sancito che nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace in ambito penale non è applicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., introdotta dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n.28 in conseguenza della particolare tenuità del fatto. Ha, inoltre, statuito che, in relazione al contestato reato ex art. 635 cod. pen.(danneggiamento di un bidone dei rifiuti di proprietà di un condominio), la indicata attività non costituisce più reato ai sensi del d.lgs. 7/2016 in esecuzione della legge delega 67/2014. La nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen., infatti, così dispone " chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331 ". Nella fattispecie tali circostanze non si erano verificate sicché la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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