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26/04/2016
La veduta si connota per la possibilità di esercitare la inspectio e la prospectio
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 7705 del 19-04-2016
La veduta si distingue dalla luce per la possibilità di esercitare la inspectio e la prospectio sul fondo del vicino.
Quindi, per aversi veduta come definita dall'art. 900 c.c., deve esistere la possibilità di "affacciarsi" ossia potere, comodamente, senza pericolo e senza l'ausilio di alcun mezzo artificiale, vedere obliquamente e lateralmente sul fondo altrui, tenendo il petto, protetto dall'opera, ad altezza superiore a quella massima del parapetto stesso.
Pertanto non può essere considerata veduta una apertura che manchi del requisito essenziale della prospectio, non praticabile se le caratteristiche del manufatto non consentono l'affaccio.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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