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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news11/04/2016 Spazio a parcheggio: nullità del contratto senza preventiva dichiarazione di quello pregresso Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 7065 dell' 11-04-2016 Il vincolo di destinazione dato agli spazi per parcheggio dall'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, norma di per sé imperativa, si traduce in una limitazione legale della proprietà che può essere fatta valere nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza e l'efficacia. Pertanto, la nullità del negozio stipulato per aver omesso la inderogabile destinazione di cui sopra, con conseguente integrazione ope legis del contratto tramite riconoscimento di un diritto reale di uso di detto spazio in favore del condomino, non è correlata alla preventiva dichiarazione di nullità del precedente atto di compravendita intercorso con l'originario costruttore-venditore. Questo il principio di diritto richiamato dalla Corte con la indicata sentenza TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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