|
|
NEWS DA TELECONDOMINIO |
|
Torna alle news08/04/2016 Usucapione: animus possidendi solo in caso di contratto di godimento ad effetto reale Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 6741 del 07-04-2016 Al fine di stabilire se con una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, deve stabilirsi se essa sia un contratto ad effetti reali o obbligatori. Ciò perché solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto ai fini della invocata usucapione (cfr. Cass. 14092/2010). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
|
|
|
|
|