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01/04/2016
Il sottosuolo del cortile e dell'area ove sorge il fabbricato è comune
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 6154 del 30-03-2016
Il sottosuolo, quale zona esistente in profondità sotto l'area superficiaria su cui poggia l'immobile, seppure parte di un edificio separato da quello diviso in più porzioni esclusive e non indicata espressamente tra i beni comuni dall'art. 1117 c.c., va considerato di proprietà condominiale in mancanza
di un titolo, che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini.
Pertanto, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, nessuno di essi può procedere all'escavazione in profondità del sottosuolo al fine di ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti.
Tale attività', infatti, attrae la detta zona comune nell'orbita della disponibilità esclusiva del condomino con lesione del diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune, privandoli dell'uso e del godimento ad essa pertinenti (Cass. 18839/2011 ed altre).
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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