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Torna alle news24/03/2016 La delibera che deroga semplicemente al criterio legale di riparto spese è nulla Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 5814 del 23-03-2016 E' nulla e non annullabile la deliberazione, assunta anche all'unanimità dei condomini, derogativa dei criteri legali di riparto della spesa prevista dall'art. 1126 del codice civile senza che gli stessi condomini abbiano manifestato la volontà espressa di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso. Questo il principio di diritto sancito dalla Corte con la sentenza in esame secondo cui ciò non può avvenire con l'approvazione di tabelle deliberative da parte dell'assemblea cioè assunte non all'unanimità(cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 18477 del 2010), nè comunque l'unanimità della approvazione può trasformare per ciò solo in negoziale ciò che negoziale non è. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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