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Torna alle news18/03/2016 Chiamata del terzo in giudizio da parte del condominio senza apposita procura Corte di Cassazione, Sezioni U. Civ., sentenza n. 4909 del 14-03-2016 I poteri processuali vengono attribuiti al difensore direttamente dalla legge, e perciò con la procura la parte realizza semplicemente una scelta ed una designazione e non anche un'attribuzione di poteri. Semmai la parte può far emergere una eventuale limitazione al riguardo in base alla propria volontà. Se la procura risulta conferita in termini ampi e comprensivi ('con ogni facoltà') ciò deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili a tutela dell'interesse della parte assistita. Sulla base di queste considerazioni la Corte ha sancito la correttezza della motivazione della corte di merito che aveva ritenuto ammissibile la chiamata in causa del terzo da parte del difensore del Condominio senza apposita procura ad litem al riguardo. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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