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Torna alle news10/03/2016 L'ascensore esterno va collocato a distanza dalle finestre del singolo condomino Corte di Cassazione, II Sez. Civ, sentenza n.4726 del 10-03-2016 La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza della corte distrettuale secondo cui la delibera con cui il condominio decide di costruire un ascensore esterno è affetta da nullità se è stato accertato che la gabbia lede il diritto di proprietà esclusiva del condomino poiché ostacola la visuale e si pone a distanza non regolamentare dalle finestre. Ciò si verifica anche quando sia invocato l'art. 2 della legge n. 13/1989 il quale fa in ogni caso salvo il disposto del secondo comma dell'art. 1120 del codice civile che vieta, tra l'altro, le innovazioni che rendono talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino e quindi a maggior ragione la nullità investe le delibere che, sebbene adottate a maggioranza al fine indicato, siano lesive dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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