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Torna alle news16/02/2016 Quando occorre la delibera condominiale per la introduzione del contenzioso.. Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 2443 del 08/02/2016 Le azioni giudiziali aventi ad oggetto diritti reali relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali (esclusi gli atti meramente conservativi a cui l’amministratore è legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo dietro autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131 c.c. primo comma, presa con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 stesso codice. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto sufficiente ai fini della validità del mandato la generica espressione contenuta nel verbale secondo cui l’assemblea all’unanimità dava mandato all’amministratore per estromettere il condomino dall’uso del posto auto. Cosicché la Corte ha ritenuto che la delibera autorizzava l’amministratore a rivolgersi ad un avvocato, facultando così quest’ultimo ad assumere l’iniziativa giudiziale ritenuta più opportuna nell’ambito della discrezionalità professionale. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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