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Torna alle news15/02/2016 La titolarità del potere di rappresentanza in giudizio dell'amministratore di 'fatto' Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 2242 del 04/02/2016 L'amministratore 'di fatto' è tale anche senza una formale investitura da parte dell'assemblea e della sua annotazione nel registro ex art. 1129 c.c. (oggi 1130 c.c.), bastando a tal fine il comportamento concludente dei condomini i quali lo abbiano considerato tale a tutti gli effetti (cfr. Cass. 23296/1996). Ciò perché all'amministratore di condominio è applicabile la fattispecie prevista dall'art. 1332 cod. civ. secondo cui la procura che conferisce la rappresentanza può essere verbale o anche tacita (eccetto il caso in cui sia richiesta una prescritta forma per il contratto che deve essere concluso). Sulla base di tali argomentazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la titolarità del potere di rappresentanza in giudizio in capo all'amministratore di 'fatto'. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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