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Torna alle news10/02/2016 I balconi: parte privata e parti comuni Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 1990 del 02/02/2016 La Corte ha confermato la legittimazione ad agire dell'amministratore in relazione all'azione ex art. 1669 del codice civile poichè l'art. 1130 c.c. attribuisce al preindicato la facoltà di compiere tutti gli atti conservativi delle parti comuni, intendendosi ricompresi anche quegli atti che pur interessando parti private si rendono necessari per intervenire sulle parti comuni. Nella fattispecie, la legittimazione sussiste poichè gli interventi sulle parti private dei balconi interessano anche quelle comuni e viceversa; a tal fine la Corte evidenzia che il balcone aggettante è di proprietà esclusiva del proprietario della corrispondente unità immobiliare quale necessario prolungamento, ad eccezione degli elementi frontali e della parte inferiore i quali devono considerarsi beni comuni poichè si innestano nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo gradevole. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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