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Torna alle news09/02/2016 La violazione delle distanze legali delle costruzioni costituisce un danno per ciò solo Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 1989 del 02/02/2016 In tema di violazione delle distanze legali delle costruzioni, spetta sempre al proprietario confinante, che ha lamentato la violazione, la rimessione in pristino stato del manufatto nonché il risarcimento del danno. La tutela risarcitoria consegue di diritto alla accertata violazione delle distanze, senza che sia necessario la dimostrazione del danno stesso, poiché il proprietario confinante subisce una imposizione di un servitù con conseguente temporanea diminuzione di valore del bene. Tale lesione temporanea del diritto reale si presta alla liquidazione equitativa del danno al pari delle fattispecie in cui risulta se non impossibile oltre modo problematica la esatta quantificazione del pregiudizio sofferto dal soggetto danneggiato. Ciò in sintesi quanto anche deciso dalla Corte con la richiamata sentenza. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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