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Torna alle news08/02/2016 Quando la distanza per le tubature ex art. 889 c.c. non si applica al condominio… Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 1989 del 02/02/2016 La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le norme relative ai rapporti tra di vicinato (e anche quella prevista dall’art. 889 del codice civile in materia di distanza delle tubature dal muro) si applicano rispetto alle unità immobiliari solo se compatibili con la struttura dell’edificio. E’ pertanto il Giudice di merito che deve valutare che la loro rigorosa osservazione non si traduca in irragionevolezza, considerando che la pluralità di unità immobiliari che compongono il condominio implica per ciò solo il contemperamento tra i vari interessi. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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