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02/02/2016
Rompere 'solo' il lucchetto della cantina non é esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Corte di Cassazione, VI Sez. Pen., sentenza n. 3716/2016 del 24/11/2015
Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 e 393 del codice penale, il condomino che rivendicando la proprietà della cantina, oggetto di imprecise indicazioni nel rogito notarile, abbia forzato il lucchetto di chiusura del vano senza asportare alcunché.
E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3716/2016 secondo cui l'elemento oggettivo del reato non sussiste in quanto la condotta dell'agente non si è risolta nello spossessamento del bene, potendo rientrare l'attività commessa nella diversa ipotesi delittuosa del danneggiamento.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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