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Torna alle news19/01/2016 Il sottotetto è comune se non risulta diversamente dal titolo di proprietà Corte di Cassazione, II Sez. Civ. sentenza n. 233/2016 del 01/12/2015 La Corte di Cassazione conferma l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, in mancanza di contrarie indicazioni ricavabili dal titolo di provenienza, la natura comune del sottotetto ex articolo 1117 c.c. è presunta. La Corte nella fattispecie ha ritenuto non censurabile la valutazione sulla natura comune del sottotetto, sebbene effettuata ai soli fini della tutela possessoria, operata dalla Corte di Appello. In ambito di tutela possessoria, la Corte ha sancito non necessaria, per il sottotetto, la dimostrazione di attività materiale estrinsecantesi nell'effettivo utilizzo del bene da parte dei condomini; infatti il sottotetto per le sue caratteristiche e per la sua destinazione funzionale è un bene per il quale l'esercizio del possesso da parte del condominio non richiede l'espletamento di un'attività materiale, realizzandosi oggettivamente nel beneficio offerto dal bene stesso. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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