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Torna alle news13/01/2016 Vietata l'attività di affittacamere se contraria al regolamento di condominio Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 109 del 07/01/2016 Se contraria al regolamento di condominio, l'attività di affittacamere non può essere esercitata; ciò quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 109 del 07/01/2016 con cui ha ritenuto correttamente motivata la decisione della Corte territoriale al riguardo. Nessun rilievo, inoltre, secondo la Corte, può avere la argomentazione prospettata dal ricorrente secondo cui sarebbe stata omessa dalla Corte d'Appello la considerazione che anche altre attività esercitate nello stabile, contrarie al regolamento, sarebbero state precluse e ciò avrebbe costituito una deroga al principio disciplinato dall'articolo 1362 del codice civile in tema di interpretazione del contratto successiva alla conclusione del medesimo. La Corte ha affrontato anche la distinzione tra l'attività di bed & breakfast e quella di affittacamere: la prima disciplinata dal regolamento regionale del lazio 16/2008 si caratterizza per la perdurante coabitazione dei proprietari mentre la seconda, in contrapposto all'uso abitativo, è sovrapponibile all'attività alberghiera e anche a quella di bed & breakfast. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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