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12/01/2016
Non viola il principio del pari uso utilizzare il ballatoio come deposito beni mobili
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 26145 del 30/12/2015
Non viola il principio del pari uso sancito dall'art. 1102 del codice civile l'utilizzazione del ballatoio da parte del condomino come deposito di beni mobili.
Secondo la Corte, infatti, tale principio non deve essere inteso come uso identico e contemporaneo, ma come facoltà concessa dalla legge a ciascun condomino di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione compatibile con i diritti degli altri condomini e senza alterare la destinazione del bene.
Nella fattispecie è stato ritenuto dalla Corte che l'occupazione del ballatoio con beni mobili da parte di un condomino non impedisce agli altri la permanente fruizione del medesimo bene per accesso al lastrico solare.
Inoltre la Corte ha statuito che l'uso analogo del ballatoio da parte degli altri condomini può essere sempre assicurato in futuro attraverso una rimodulazione delle concrete modalità di utilizzo del bene.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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