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11/01/2016
Illegittimo collegare 'funzionalmente' due unità immobiliari tramite la scala condominiale
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 26129 del 30/12/2015
Asservire funzionalmente dei bagni di un appartamento, posto al primo piano, ad un esercizio pubblico, posto al piano terra e non usufruente della scala condominiale, comporta il mutamento della destinazione della detta scala di accesso agli appartamenti del fabbricato.
Infatti, con detta iniziativa all'utilizzo normale della scala da parte dei condomini si aggiunge un utilizzo costante da parte degli avventori dell'esercizio pubblico non servito da detta scala.
Secondo la Corte l'attività posta in essere non può essere ricondotta nei limiti del normale utilizzo della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del codice civile e determina pregiudizio anche in tema di riservatezza e sicurezza dei condomini.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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