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Torna alle news07/01/2016 Sempre possibile per ciascun condomino ricostruire le parti comuni Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 25965 del 23/12/2015 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25965 del 23/12/2015, conferma l'orientamento di legittimità secondo cui la previsione normativa di cui all'art. 1128 del codice civile, in caso di perimento dell'edificio in condominio, genera in favore di ciascun condomino il potere di ricostruire le parti comuni del fabbricato quali facoltà inerenti la proprietà esclusiva e quella condominiale (cfr. Cass. 14 settembre 2012, n. 15942). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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