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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news08/10/2013 Polizza fabbricato e polizza amministratore Neanche con la riforma del Condominio le due polizze sono obbligatorie a meno che l’assemblea non le richieda. Le differenze tra i due tipi di polizza riguardano i soggetti stipulanti (condominio nel caso della polizza fabbricato e amministratore in proprio nell’altro) . Il rischio assicurato può riguardare nel primo caso l’incendio del fabbricato, furto di infissi, responsabilità civile verso terzi, danni da acqua condotta e altri eventi . Nel secondo caso l’amministratore , sopportando personalmente i costi, stipula una polizza per responsabilità civile dipendente dall’espletamento del suo mandato. Ai sensi dell'art. 1129 c.c.,"L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato."
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