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Torna alle news16/12/2015 Il locatore garantisce il conduttore solo per le molestie di diritto da terzi subite Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 25219 del 15/12/2015 Con la indicata sentenza, la Corte di Cassazione ha statuito sulla differenza tra molestie di diritto e di fatto in relazione al pregiudizio subito dal conduttore. La Corte ha confermato l'orientamento di legittimità secondo cui le molestie di diritto sono quelle che ricorrono ove il terzo avanzi diritti contrastanti con quelli del conduttore; in detto caso il locatore garantisce il conduttore ex art. 1585, primo comma, del codice civile. Le molestie di fatto, invece, si configurano quando il terzo arreca pregiudizio materiale al godimento del conduttore il quale può agire direttamente ai sensi del secondo comma dell'art. 1585 c.c. Nella fattispecie è stato escluso che il locatore dell'immobile fosse obbligato a garantire, in base all'art. 1585 c.c., il conduttore dei danni derivati dai lavori di sottomurazione eseguiti dal terzo confinante che erano idonei solo a concretare una turbativa di mero fatto al pieno e pacifico godimento dell'immobile. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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