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Torna alle news09/12/2015 In cosa consistono i gravi difetti previsti dall'art. 1669 c.c.? Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 24763 del 04/12/2015 La Corte di Cassazione ha statuito che i gravi difetti previsti dall'art. 1669 del codice civile attengono a carenza costruttive dell'edificio da considerarsi nella sua totalità ovvero per singola unità abitativa. Tali gravi difetti devono consistere in un pregiudizio o una menomazione del normale godimento, della funzionalita' o abitabilita', anche se incidono su elementi secondari ed accessori del manufatto (Cass. civ. 8140/2004). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
ARTICOLO 1669 DEL CODICE CIVILE Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
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