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23/11/2015
Se gli intonaci del fabbricato minacciano distacco, l'amministratore deve intervenire
Corte di Cassazione,IV Sez. Pen., sentenza n. 46385 del 23/10/2015
La Corte Suprema, con la sentenza indicato, ha rigettato il ricorso proposto dall'amministratore dello stabile il quale aveva omesso gli ordinari lavori di manutenzione del fabbricato da cui si erano distaccate parti di intonaco che procuravano lesioni personali ad un passante.
La Corte ha confermato la motivazione del Giudice di merito secondo cui l'amministratore ha sempre facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ex art. 1135, ultimo comma, cod.civ. in caso di urgenza, dovendo in seguito informare l'assemblea. Sicchè, l'amministratre ben avrebbe potuto eliminare il pericolo con opera di spicconatura o di contenimento di parti della facciata del condominio.
A nulla è rilevata, pertanto, la doglianza dell'imputato il quale aveva motivato di non aver avuto alcun obbligo al riguardo senza una preventiva delibera assembleare.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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