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13/11/2015
I promissari acquirenti degli appartamenti non rispondono dei beni del complesso
Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 22888 del 10/11/2015
La sola consegna degli appartamenti ai promissari acquirenti col preliminare non determina la costituzione del condominio in quanto il possesso delle parti comuni deve ritenersi ancora nelle mani del costruttore sino alla stipula dei rogiti notarili.
Perciò i promissari acquirenti sono obbligati alla custodia solo con riguardo alle singole unità immobiliari in assenza di prova del trasferimento della custodia delle parti comuni sicchè la responsabilità per danni conseguenti all'uso di beni del complesso resta in capo al costruttore.
Questo in breve anche quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la indicata sentenza.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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