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11/11/2015
Demolizione opera in tutela possessoria: necessario litisconsorzio tra tutti i comproprietari
Corte di Cassazione, II Sez. civ., sentenza n. 22694 del 06/11/2015
La Corte di Cassazione, con la sentenza indicata, ha statuito che in caso di azione di manutenzione e reintegrazione del possesso non è necessario il litisconsorizio necessario tra tutti i comproprietari o compossessori.
Ciò perchè lo spoglio e la turbativa determinano la responsabilità inviduale dei singoli autori del fatto illecito.
Tuttavia il litisconsorzio tra tutti i comproprietari o compossessori si rende necessario ove venga disposta la demolizione dell'opera oggetto di controversia; altrimenti la sentenza resa è inutiliter data in quanto la demolizione incide sul bene del partecipante compossessore non autore della condotta di spoglio, non essendo configurabile una demolizione limitata alla quota indivisa del comproprietario o compossessore citato in giudizio (cfr. sentt. 3933/2010, S.U. 1238/2015).
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