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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news03/10/2013 Revisione delle tabelle millesimali: art. 69 disp .att. cod.civ. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi in millesimi possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tuttavia possono essere modificati con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma c.c. 1)quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Chi convenire in giudizio in caso di revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale? Può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore il quale è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
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