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Torna alle news13/10/2015 Locazione stipulata solo verbalmente: nullità relativa Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 18214 del 17/09/2015 La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito il principio di diritto secondo cui nei contratti soggetti alla L. 431 del 1998 è necessaria la forma scritta ad essentiam, riconoscendo al solo conduttore, però, la rilevabilità della nullità nella specifica ipotesi di cui all'art. 13, 5° comma, della L. 431 del 1998: cioè nel caso in cui al conduttore sia stato imposto dal locatore, abusando della propra posizione dominante, un rapporto di locazione di fatto, stipulato soltanto verbalmente. Tutto ciò, quindi, varrà a patto che sia il locatore ad aver preteso l'instaurazione del rapporto di fatto, locatore che abbia posto in essere una condotta tale da influenzare il processo di formazione della volontà del conduttore. In presenza di tali condizioni il solo conduttore potrà chiedere che il canone venga rideterminato ex tunc nei limiti di quello definito dagli accordi delle associazioni locali della proprietà e dei conduttori ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 L.431/98, con il conseguente diritto alla restituzione della eccedenza pagata. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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